Il ricorso era stato presentato nel 2021 prima delle sentenze “gemelle” del Consiglio di Stato

E’ di pochi giorni fa la notizia che il  TAR Toscana, Sezione IV, con sentenza  n.1194/2023 , ha dichiarato inammissibile un ricorso contro il Comune di Viareggio presentato dal Coordinamento Nazionale Mare Libero nel 2021 prima delle sentenze “gemelle” del Consiglio di Stato, fermandosi ad un aspetto procedurale senza entrare nel merito della questione ormai  definitivamente risolta della illegittimità delle proroghe delle concessioni balneari.

Un’occasione subito colta dalla stampa locale toscana e dalle riviste specializzate pro balneari per screditare le attività poste in atto per la difesa delle spiagge libere.

Come  ricorderete tra i principali strumenti utilizzati dalla nostra associazione per portare avanti questa importante battaglia in difesa del bene comune “demanio pubblico” ci sono i ricorsi giurisdizionali.

Il CoNaMaL,  all’inizio del 2021, in piena vigenza della legge Centinaio 145-2018, che prorogava la durata delle concessioni al 31.12.2033, e alla luce delle sentenze dei Tar regionali, che recepivano le motivazioni di illegittimità  di tale legge contenute nella sentenza del Consiglio di Stato n. 7874-2019 (che aveva perentoriamente dichiarato non applicabili le proroghe al 2033), ha deciso di inviare a vari comuni costieri prima le diffide generiche per la indizioni di pubbliche evidenze e poi, visto l’assenza quasi scontata di risposta da parte delle amministrazioni, sono seguite specifiche richieste di indizione di pubbliche evidenze (03.03.2021) associate a istanze di ottenimento della gestione di zone in concessione per scopi sociali e non certamente di lucro, come tante associazioni APS.       Solo in questo modo, sollecitando direttamente l’ente pubblico e manifestando il nostro interesse coerente con i fini statutari, avremmo potuto conseguire un provvedimento esplicito di rigetto (o un silenzio inadempimento) da parte dei comuni ai quali abbiamo inviato la richiesta, provvedimento da poter poi impugnare davanti ad un Tar competente chiedendone l’annullamento e la conferma delle nostre ragioni ad indire le pubbliche evidenze creando sul punto un precedente giudiziale in materia.

In data 11.03.2021 abbiamo avuto una risposta negativa dal Comune di Viareggio e di conseguenza abbiamo deciso di impugnare, con tutti i rischi connessi ad un giudizio amministrativo, tale atto da noi considerato un arresto procedimentale (10.05.2021). ( un ringraziamento speciale va all’avv. Stefano Valeriani che ha assistito l’associazione in giudizio). Nelle more del contenzioso in data 09.11.2021 sono state emanate le famose “Sentenze Gemelle” n. 17 e 18 dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato che hanno chiuso definitivamente la partita delle scadenze delle concessioni al 31.12.2023. Non solo: è anche entrata in vigore nell’ Agosto del 2022 la legge Draghi 118-2022 che ha recepito normativamente tale data di scadenza abrogando la legge Centinaio 145-2018 che aveva prorogato le concessioni di 15 anni.

Tutto questo percorso giuridico-normativo e tutte le nostre iniziative sono state inserite sia nella nostra richiesta di audizione in Commissione U.E.,  avvenuta nel marzo 2023, sia nel testo della petizione depositata al Parlamento Europeo a luglio 2023 e che siamo stati chiamati a discutere il 24 ottobre 2023 sempre a Bruxelles.

La difesa della società Bagno Nettuno, la cui concessione il CoNaMaL aveva chiesto di mettere in pubblica evidenza,  alla luce delle sopravvenienze giurisprudenziali dell’Adunanza Plenaria, nel dicembre 2021, ha chiesto  il prelievo della causa per essere decisa in quanto riteneva a quel punto “obliterata ogni valutazione nel merito” (riporto il passaggio preciso dell’istanza: << “medio tempore, il Consiglio di Stato, con Sentenza dell’Adunanza Plenaria n.  18/2021 emetteva il provvedimento con il quale forniva un’interpretazione nomofilattica in relazione alle norme dell’Unione e nazionali applicabili alla fattispecie delle concessioni demaniali marittime, e con ciò stabilendo anche uno stand still generalizzato fino al 31/12/2023; tale interpretazione oblitera integralmente ogni valutazione di merito del ricorrente principale, da ritenersi oramai superata>>).

In sintesi si dice:  “Tar Toscana, sarebbe inutile adesso avere una sentenza che imponga le pubbliche evidenze visto che la scadenza delle concessioni è stata prorogata al 31.12.2023 e che quindi i Comuni potrebbero benissimo aspettare tale termine”. Non solo: la difesa del Comune di Viareggio, e questo è estremamente importante e significativo anche se poi il Comune avrebbe smentito se stesso come vedremo, in un passaggio della sua memoria difensiva del 13.11.2023 esplicitamente ha riconosciuto che il 31.12.2023 avrebbero cessato di avere efficacia le concessioni ed i comuni sarebbero dovuti andare a pubbliche evidenze.

Si riporta il passaggio integrale: “Oggi pertanto in ragione del quadro normativo sopra detto, viene meno ogni valutazione sul merito del ricorso, da ritenersi infatti ormai superato anche in punto di interesse, posto che per la ricorrente come del resto per tutti gli altri potenziali aspiranti richiedenti, a partire dal 1.1.2024, scadute appunto le concessioni, la PA tutta porrà in essere le procedure di evidenza pubblica in tema di rilascio o rinnovo di concessioni demaniali”.

Quindi il Comune di Viareggio, per il tramite della sua difesa, dichiarava esplicitamente che il 1° gennaio 2024 si sarebbero effettuate le procedure delle pubbliche evidenze. Sappiamo, invece, che così non è andata in quanto in data 23.12.2023 Viareggio, come altri Comuni, ha deciso  di allungare l’ efficacia delle concessioni demaniali marittime al 31.12.2024.

Ma il Tar Toscana  ha deciso di fermarsi ai motivi di contestazione procedurale affermando l’ inammissibilità e non entrando nel merito della vicenda ritenendo che l’ atto da noi impugnato non fosse una nota di rigetto (di arresto definitivo) della nostra istanza ma solo “un preavviso non definitivo di rigetto” indicante i motivi ostativi e come tale non impugnabile. Tale valutazione è stata chiaramente oggetto (prima della sentenza) di disquisizione tra le parti del giudizio. Il Tar Toscana ha deciso di accogliere le tesi difensive delle controparti. Massimo rispetto per le pronunce giurisdizionali.

Va evidenziato che, in parallelo a tale ricorso, il Coordinamento ha impugnato:
– insieme ai comitati napoletani, una ordinanza del Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale che impediva l’ accesso di una spiaggia libera a Posillipo ottenendo il 14 Luglio 2023 giustizia una importante sentenza favorevole e  di riconoscimento della legittimazione ad d agire in giudizio da parte dell’associazione ;
– un provvedimento di estensione di spiagge in concessione a danno di quelle libere a Chioggia, ottenendo anche qui un risultato favorevole in quanto il comune di Chioggia, tornando sui suoi passi in autotutela, ha ripristinato la precedente estensione delle spiagge libere.

Siamo Davide contro Golia.      Il clamore mediatico della vicenda del rigetto del Tar Toscana sulle pagine dei siti dei balneari e dei quotidiani locali sensibili ai loro desiderata vuol solo dire che la battaglia è giusta anche se comporta dei rischi e delle battute d’arresto.

A proposito di dichiarazioni della stampa, inoltre,  abbiamo letto che il titolare del Bagno Nettuno, a suo dire, aveva già investito € 100.000,00 per la progettazione di riqualificazione del proprio stabilimento e ha dovuto bloccare il progetto a causa della richiesta del Co.Na.Ma.L. oggetto del procedimento giudiziale. Sinceramente ci sfugge il nesso di causalità tra il giudizio in corso e l’interruzione del progetto che poteva lo stesso essere presentato a prescindere dal ricorso in essere.
Quello che non ci sfugge, invece, è l’investimento globale annunciato dal titolare dello stabilimento che quantifica nella “modica” cifra di 6/7 milioni di euro. Non rendendosene conto, il sig. Giannessi con tre parole ha abbattuto la teoria (più che una teoria è una barzelletta) cara ai balneari della verifica della “scarsità delle risorse” per evitare, a dir loro,  l’applicazione della Direttiva Bolkestein e la conseguente procedura di pubblica evidenza. Con quel valore attribuito al contratto di concessione e quindi con l’appetibilità economica derivante dall’ atto concessorio (interesse transfrontaliero certo) automaticamente si accantona l’applicazione della direttiva in quanto entra in scena direttamente il diritto primario  e  cioè il T.F.U.E. (Trattato di Lisbona del 2007) che per i principi sanciti agli art. 49 (libertà di stabilimento), 56 (pari opportunità) e 106 (libera concorrenza) obbliga la predisposizioni di gare imparziali e pubbliche per l’ attribuzione delle concessioni a prescindere dalla Bolkestein.

Noi continueremo la nostra battaglia per difendere i beni di tutti contro coloro che  ritengono le spiagge una “cosa loro”, con la complicità della politica, e non ci fermerà sicuramente una pronuncia di inammissibilità di un ricorso: abbiamo un profondo rispetto verso la magistratura che è stata l’ unico baluardo in difesa dei diritti dei cittadini in questi anni di colpevole inerzia dei Governi.

Dal 1° gennaio 2024, a concessioni scadute, l’ente pubblico ritorna gestore unico dell’arenile e tutte le autorità di controllo (Agenzia del Demanio, Agenzia delle Dogane, Guardia Costiera, Guardia di Finanza, Enti Locali) dovranno andare a verificare cosa c’è (di legittimo?)  sopra la sabbia e noi saremo lì a ricordarglielo.

La Costituzione italiana all’ art. 42 cita prima la proprietà pubblica di quella privata e noi ci batteremo per tutelarne le prerogative con i mezzi che abbiamo a disposizione e cioè la passione e lo spirito di comunità sapendo di avere di fronte il forte connubio tra politica e lobby del profitto ad ogni costo (ambientale e sociale ).

Si dirà: ma tutto ciò implica coraggio, presuppone che ci si metta in gioco e si assumano rischi. Sì. Ma la libertà e la Costituzione non sanno che farsene dei pusillanimi, di coloro che pensano soltanto alla propria tiepida sicurezza. E gli imbelli e i paurosi, a loro volta, non sanno che farsene, né della libertà né della Costituzione” (G. Zagrebelsky).