1. BOCCIATE DALL’ A.G.C.M. LE DELIBERE DI PROROGA AL 31.12.2024 DEI COMUNI DI VIAREGGIO E RAVENNA DOPO LE SEGNALAZIONI DEL COORDINAMENTO NAZIONALE MARE LIBERO.

Anche le deliberazioni di proroga della concessioni demaniali marittime a scopo turistico ricreativo al 31.12.2024 dei comuni di Viareggio e Ravenna, grazie alle segnalazioni del CO.NA.MA.L rispettivamente del 3 e 15 Gennaio u.s., sono passate sotto il vaglio dell’ A.G.C.M. come quella del comune di Rimini di cui abbiamo già scritto il 6 marzo u.s.. Ma se per il capoluogo romagnolo l’Autorità si è limitata ad archiviare la segnalazione concedendo al comune di Rimini il benefico della buona fede nella manifestazione di volontà di aprire nel corso dell’anno la procedura comparativa (non prima però di aver stigmatizzato all’ ente locale l’illegittimo uso della “proroga tecnica” per carenza di presupposti e la prospettazione di requisiti di partecipazione anticoncorrenziali), per Viareggio e Ravenna, essa, con i parere notificati ai due comuni, si è avvalsa delle prerogative concessele dalla legge 287/1990 per adire la strada giurisdizionale amministrativa se nei termini da essa previsti i due comuni costieri non si appresteranno ad eliminare le delibere anticoncorrenziali.

In entrami i pareri espressi l’A.G.C.M. categoricamente chiosa rilevando che entrambi i comuni avrebbero dovuto disapplicare la normativa nazionale posta a fondamento delle loro deliberazioni per contrasto della stessa con i principi e con la disciplina eurounitaria richiamati e avrebbero dovuto procedere all’espletamento delle procedure di gara rispettose dei principi di equità, trasparenza e non discriminazione. Le disposizioni relative al differimento del termine delle concessioni demaniali marittime con finalità turistico-ricreative contenute in tali delibere integrano, infatti, specifiche violazioni dei principi concorrenziali nella misura in cui impediscono il confronto competitivo che dovrebbe essere garantito in sede di affidamento dei servizi incidenti su risorse demaniali di carattere scarso, in un contesto di mercato nel quale le dinamiche concorrenziali sono già particolarmente affievolite a causa della lunga durata delle concessioni.

Il Coordinamento Nazionale Mare Libero proseguirà nelle sue iniziative di diffidare tutti quei comuni costieri che, senza che ve ne siano i presupposti e in dispregio del diritto eurounitario, continuano a prorogare impropriamente l’efficacia delle concessioni demaniali marittime a scopo turistico ricreativo.  L’indizione di nuove gare per noi non è solo una giusta applicazione delle leggi e del principio della concorrenza (che agirebbe eventualmente sui costi dei servizi offerti) ma soprattutto un necessario passaggio funzionale all’aumento delle spiagge libere, a requisiti più stringenti sul rispetto dell’ambiente, a forme innovative di gestione (pubblico-privato o sociale), a maggiori tutele dei lavoratori, in particolare per gli operatori addetti al salvamento o marinai di salvataggio che dir si voglia.

Di seguito, il commento di dettaglio per le due lettere dell’AGCM:

Viareggio

Le contestazioni sollevate alla delibera di proroga viareggina possono essere così sintetizzate:

1. Formulazione originaria dell’ articolo 3, comma3 Legge 118-2022 (Draghi) non più in vigore ed in ogni caso impossibilità di avvalersi legittimamente della “proroga tecnica di efficacia delle concessioni al 31.12.2024” (“norma da interpretarsi restrittivamente”) in quanto il comune avrebbero dovuto dimostrare di aver già in corso, quindi di aver già avviate, le procedure di pubblica evidenza e dimostrare ulteriormente gli “oggettivi motivi” che ne avrebbero precluso la conclusione al 31.12.2023.

2. L’ art. 12 della Direttiva Bolkestein non può essere interpretato in modo tale che lo si debba condizionare all’adempimento affidato agli Stati membri di accertare la scarsità della risorsa naturale. Tale interpretazione si traduce di fatto in un’arbitraria sottrazione – per un tempo indeterminato (potenzialmente ad libitum) – agli obblighi imposti dal diritto eurounitario ed è in palese contrasto con la natura self-executing del predetto articolo 12. Come ricordato dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, l’Autorità ritiene che il concetto di scarsità vada interpretato in termini relativi e non assoluti, tenendo conto non solo della “quantità” del bene disponibile, ma anche dei suoi aspetti qualitativi e, di conseguenza, della domanda che è in grado di generare da parte di altri potenziali concorrenti. In ogni caso, supponendo per ipotesi l’assenza del requisito della scarsità delle risorse, si deve ritenere, come precisato dalla Commissione europea, che anche in presenza di un sottoinsieme di casi in cui l’articolo 12 della Direttiva Servizi non si potesse ritenere applicabile, sarebbe necessario prendere in considerazione l’articolo 49 TFUE, in linea con la sentenza della Corte di Giustizia Promoimpresa. Come infatti ricordato anche dal Consiglio di Stato, il patrimonio costiero nazionale è certamente oggetto di interesse transfrontaliero (per conformazione, ubicazione geografica, condizioni climatiche e vocazione turistica), esercitando dunque un’indiscutibile capacità attrattiva verso le imprese di altri Stati membri.

3. Già “le sentenze gemelle” dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato nel 2021 hanno indicato i criteri per predisporre le gare e di conseguenza l’assenza di una organica disciplina legislativa nazionale non può tradursi in un legittimo motivo a sostegno della proroga della durata delle concessioni, tenuto anche conto della circostanza che la delega legislativa prevista all’articolo 4 della legge n. 118/2022 è scaduta senza essere stata esercitata.

4. Non può ritenersi dirimente l’esistenza di un contenzioso tra il Comune e alcuni operatori privati né la necessità di attendere il compimento della procedura avviata in applicazione dell’articolo 49 del codice della navigazione non può ritenersi un argomento valido a sostegno della proroga. La norma disciplina infatti le situazioni in cui, essendo venuta meno la concessione, lo Stato si attiva per acquisire le opere non amovibili, costruite sulla zona demaniale. La mancata conclusione di detta procedura dunque non impatta sulle procedure a evidenza pubblica che il Comune è tenuto a svolgere e che potrebbero, peraltro, prevedere il riconoscimento di un indennizzo a favore del concessionario uscente.

Ravenna

Per quanto invece concerne Ravenna l’A.G.C.M. ha rilevato:

  1. Nelle sentenze gemelle del 2021, l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato ha affermato che, oltre il 31 dicembre 2023, le concessioni demaniali in essere “anche in assenza di una disciplina legislativa, […] cesseranno di produrre effetti, nonostante qualsiasi eventuale ulteriore proroga legislativa che dovesse nel frattempo intervenire,  la quale andrebbe considerata senza effetto perché in contrasto con le norme dell’ordinamento U.E.” e, pertanto, disapplicabile dal giudice amministrativo e da qualsiasi organo amministrativo.  Più di recente, il Consiglio di Stato ha affermato il “frontale contrasto” della nuova norma contenuta nell’articolo 10-quater, comma 3, del decreto   legge 29 dicembre 2022, n. 198 convertito con legge 24 febbraio 2023, n. 14, con l’articolo 12 della Direttiva Servizi e ha chiarito che i principi sanciti dalla sentenza dell’Adunanza Plenaria n. 17/2021 sono pienamente applicabili e vincolanti, con la conseguenza che le norme nazionali che hanno disposto o che dovessero disporre in futuro la proroga automatica delle concessioni demaniali marittime sono in contrasto con l’articolo 49 TFUE e con l’articolo 12 della Direttiva Servizi non devono essere applicate dai giudici né dalla pubblica amministrazione.
  2. La deliberazione di Giunta attesta un generico, futuro e incerto intento di indire le gare per l’assegnazione delle concessioni, senza che sia precisato per quali concessioni il Comune intende effettivamente procedere con gare a evidenza pubblica e le concrete modalità di espletamento delle stesse.
  3. Anche per Ravenna viene contestata l’infondatezza degli argomenti indicati a sostegno del differimento/proroga delle concessioni, concernenti l’assenza di una normativa interna di riordino della materia. Tale circostanza, infatti, non impatta sulle procedure a evidenza pubblica che il Comune è tenuto a svolgere o sulle modalità di predisposizione dei bandi. Ciò in quanto i principi che devono ispirare lo svolgimento delle gare e i criteri da utilizzare nella predisposizione dei bandi di gara sono stati puntualmente indicati dal Consiglio di Stato nel 2021, desumendoli dall’articolo 12 della Direttiva Servizi. L’assenza di una organica disciplina legislativa nazionale non può, pertanto, tradursi in un legittimo motivo a sostegno della proroga della durata delle concessioni.
  4. Inoltre, il valore di eventuali investimenti effettuati dal gestore uscente e non ancora ammortizzati al temine della concessione, per i quali non è possibile la vendita su un mercato secondario, può essere posto a base d’asta nella successiva procedura selettiva. In tal modo, l’esigenza di rimborsare i costi non recuperati sopportati dal concessionario uscente risulterebbe compatibile con procedure di affidamento coerenti sia con i principi della concorrenza, sia con gli incentivi ad effettuare gli investimenti.