Concessioni balneari. Proroga al 30 settembre 2027: bocciata!

Numerose sentenze dei Tribunali Amministrativi Regionali hanno bocciato, com’era prevedibile, anche la proroga legislativa concessa dal Governo Meloni (con l’art.1 del DL 131/2024 convertito in legge 166/2024). Qui una delle ultime sentenze (la 175/2025 del Tar Calabria (Catanzaro). Nel frattempo la Corte di Giustizia UE sancisce l’applicabilità della Bolkestein anche alle concessioni rilasciate prima del 2009 e successivamente rinnovate.

La sentenza n. 175/2005 del Tar Calabria (Catanzaro), pubblicata il 16 maggio 2025,  esamina il ricorso di una azienda di cantieristica navale, aspirante ad ottenere una concessione demaniale marittima, contro il Comune di Soverato (CZ), che aveva emanato atti amministrativi che “producono l’effetto di determinare la proroga sostanzialmente automatica di tutte le concessioni demaniali marittime sino 30 settembre 2027“, escludendo quindi l’azienda dalla possibilità di partecipare a una gara.

Il Comune di Soverato è stato condannato in quanto “ad oggi, superato il termine del 31 dicembre 2023, sino al quale la medesima Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, con le citate sentenze nn. 17 e 18 del 2021, aveva ritenuto non opportuno far operare la disapplicazione delle varie norme sulle proroghe, tutte le concessioni demaniali marittime la cui originaria durata è stata prorogata per effetto degli interventi legislativi via via succedutisi hanno cessato di avere efficacia“.

Nel dettaglio, la sentenza ribadisce diversi altri punti, che illustrano come il Comune di Soverato, al pari di molti altri, si sia mosso in contrasto col diritto europeo e la giurisprudenza nazionale, tra cui:

Primato del diritto europeo sulle leggi nazionali

Il TAR ribadisce il principio, consolidato dalla giurisprudenza europea e nazionale, secondo cui le disposizioni del diritto dell’Unione (in particolare la direttiva 2006/123/CE sui servizi nel mercato interno) hanno efficacia diretta e prevalenza sulle norme interne contrastanti. In particolare, l’art. 12 della direttiva 2006/123/CE vieta la proroga automatica delle concessioni demaniali marittime, imponendo procedure di gara trasparenti e imparziali.

Obbligo di disapplicazione delle norme nazionali in contrasto con il diritto UE

Le norme italiane che prevedono proroghe automatiche delle concessioni demaniali marittime (tra cui l’art. 1 del d.l. 131/2024, conv. con l. 166/2024) devono essere disapplicate dai giudici amministrativi perché contrastano con il diritto UE. Questo principio è confermato da numerose sentenze della Corte di Giustizia dell’UE (es. C-348/22, C-458/14, C-67/15, C-598/22) e dal Consiglio di Stato (Ad. Plen. nn. 17 e 18/2021).

Inammissibilità di proroghe generalizzate tramite atti amministrativi

Gli atti impugnati (delibera di Giunta e determina dirigenziale) sono illegittimi in quanto hanno disposto una proroga automatica e generalizzata delle concessioni fino al 30 settembre 2027, in violazione dei principi concorrenziali e del diritto UE. Le concessioni demaniali scadute devono essere rimesse a gara.

Natura temporanea della concessione provvisoria (art. 10 Reg. Navigazione)

Il ricorso alla concessione provvisoria ai sensi dell’art. 10 del Regolamento di esecuzione del Codice della Navigazione (DPR 328/1952) può essere giustificato solo in situazioni contingenti, non per proroghe generalizzate e triennali. L’uso distorto di tale strumento costituisce elusione delle norme comunitarie.

Interesse giuridico a ricorrere e legittimazione attiva

Il TAR conferma la legittimazione ad agire della società ricorrente in quanto titolare di un interesse concreto e qualificato alla partecipazione alle gare per l’assegnazione delle concessioni, anche a prescindere dalla probabilità concreta di vincere.

Inapplicabilità di presunti accordi tra Stato italiano e Commissione europea

Non risulta documentato alcun accordo con la Commissione europea che possa giustificare la proroga automatica delle concessioni fino al 2027. E anche se esistesse, non potrebbe derogare al diritto UE vincolante.

Principio di autotutela della pubblica amministrazione e obbligo di adeguamento

Il Comune di Soverato è tenuto a conformarsi alla sentenza, ponendo a gara le concessioni scadute.

In conclusione, la sentenza rappresenta un ulteriore e significativo consolidamento del principio secondo cui le concessioni demaniali marittime devono essere assegnate tramite gara pubblica, vietando ogni forma di rinnovo automatico, anche se previsto dalla legge nazionale, quando in contrasto con il diritto dell’Unione.

Il 5 giugno 2025, inoltre, la Corte di Giustizia UE, con l’ordinanza 5 giugno 2025 per la causa-C-464-24, ha definitamente stabilito che anche le concessioni d.m. rilasciate prima del 28.12.2009 (recepimento della direttiva 2006/123 nell’ordinamento italiano) e successivamente rinnovate, devono essere assegnate con procedure di gara. Recita infatti l’ordinanza “L’articolo 44 della direttiva 2006/123 deve essere interpretato nel senso che: concessioni demaniali marittime gestite per finalità turistico-ricreative, rilasciate prima del 28 dicembre 2009 e rinnovate successivamente a tale data, rientrano nell’ambito di applicazione di detta direttiva al momento del loro rinnovo, essendo irrilevante, al riguardo, la data in cui tali concessioni sono state inizialmente rilasciate.

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