I Beni Demaniali

La normativa e la gestione delle concessioni balneari rappresentano questioni di cui si è discusso molto negli ultimi anni. Questo tema è diventato ancora più rilevante con l’apertura nei confronti dell’Italia della procedura di infrazione comunitaria n. 2008/4908 per il mancato adeguamento della normativa nazionale alla direttiva UE 2006/123/CE cosiddetta direttiva “servizi” (direttiva Bolkestein), la quale sanziona ogni ipotesi di automatismo nel rinnovo della concessione a favore del concessionario già operante e/o di prelazione in fase di rinnovo della concessione e prevede che le concessioni debbano avere “durata limitata adeguata”. Visti gli ulteriori inadempimenti protrattisi negli anni, anche dopo la chiusura della procedura di infrazione di cui sopra,  il 3 Dicembre 2020  la Commissione europea ha inviato all’ Italia una ulteriore “lettera di messa in mora” in quanto ritiene che la Repubblica italiana non abbia “ottemperato agli obblighi imposti dall’articolo 12 della direttiva sui servizi e dall’articolo 49 TFUE” e di conseguenza “ invita la Repubblica italiana, ai sensi dell’articolo 258 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, a trasmetterle osservazioni in merito a quanto precede entro due mesi dal ricevimento della presente lettera”.

Il demanio marittimo, rientrando nella categoria dei cosiddetti beni pubblici, dovrebbe essere gestito in modo tale da apportare un accrescimento del benessere della popolazione e dovrebbe garantire contemporaneamente la preservazione ambientale e paesaggistica.

Con l’espressione Demanio Marittimo si indica l’insieme dei beni, ivi comprese le pertinenze demaniali, destinati a soddisfare gli interessi pubblici riguardanti la navigazione, il traffico marittimo e, più genericamente, i pubblici usi del mare. Senza voler entrare nel merito delle sotto distinzioni tra demanio necessario (naturale) e demanio accidentale, specifichiamo solo che beni appartenenti a questa categoria trovano elencazione nei già menzionati artt. 822 e segg. del codice civile e nell’art. 28 del codice della navigazione. Quindi, per quanto di nostro interesse,  il lido del mare, la spiaggia, le rade, le lagune, le foci dei fiumi, i bacini d’acqua salsa sono soggetti, secondo gli art. 822 del codice civile e l’art. 28 del codice della navigazione, al regime demaniale di diritto speciale. I beni demaniali marittimi, infatti, sono inalienabili (il relativo atto di trasferimento è nullo per l’impossibilità dell’oggetto), inusucapibili (il possesso delle cose di cui non si può acquistare la proprietà è senza effetto, ai sensi dell’art. 1145, comma 1, del codice civile), imprescrittibili (a detti beni non si applica la disciplina della prescrizione), inespropriabili (fino a quando non ne venga pronunciata la sdemanializzazione) e non possono formare oggetto di diritti in favore di terzi, se non nei modi e nei limiti stabiliti dalle leggi che li riguardano (art.823 del codice civile). Questi principi sono di fondamentale importanza e devono sempre essere garantiti, anche nel momento in cui si prova infruttuosamente e spesso colpevolmente a procedere ad una modifica della normativa che non ha nulla a che vedere con la tutela del pubblico interesse nelle sue svariate declinazioni come purtroppo si è verificato in questi anni.

I beni elencati negli artt. 822 cod. civ. e 28 cod. nav. vengono definiti beni  demaniali e questo comporta il dovere di soddisfare un interesse pubblico oltre all’interesse privato, che sussiste nel momento in cui vengono attribuiti diritti esclusivi sul bene. Nel tempo sono emersi interessi eterogenei e diverse destinazioni d’uso dei beni demaniali che si sono affiancati ai tradizionali pubblici usi del mare, anzi si può dire relegando tali usi nella loro originaria dizione ad una funzione secondaria. Dalla primarietà delle attività inerenti alla difesa nazionale costiera, alla navigazione ed il traffico marittimo, ritenute strategiche al perseguimento dei fini essenziali dello Stato, si sono via via sviluppate quelle attinenti alla cantieristica navale, alla pesca, nonché gli usi correlati all’industria, al commercio, al turismo, alla balneazione, alla fruizione del paesaggio e del tempo libero. È chiaro che le finalità turistico-ricreative (stabilimenti balneari, attività ristorative, impianti sportivi e ricreativi ad uso turistico, servizi di noleggio natanti e imbarcazioni ecc.) legate a questa spiccata connotazione economica dei beni demaniali marittimi rende le spiagge un bene appetibile per le suddette attività ed il provvedimento di concessione diventa, quindi, uno strumento di conformazione del diritto d’impresa.  Si è passati dal demanio marittimo come “bene finale” funzionale alla fruizione della collettività a bene “strumentale” legato agli interessi particolari di coloro muniti di un titolo specifico a cui ne riserva in parte un uso esclusivo.

Avv. Roberto Biagini – Presidente Coordinamento Nazionale Mare Libero APS