Sentenza TAR Latina: una vittoria contro il “muro di cinta” delle proroghe e del Project Financing

Mare Libero APS: «Smascherato il tentativo di blindare le spiagge. Ora gare pubbliche, subito!»

Una sentenza storica che segna la fine dei sotterfugi amministrativi per evitare il confronto concorrenziale e la restituzione del demanio alla collettività rappresentata dagli enti locali i quali hanno l’obbligo di perseguire il “pubblico interesse” e non l’ interesse della lobby dei balneari camuffato come interesse di tutti . Il TAR Lazio – Latina, con la pronuncia “fiume” di 160 pagine  n. 562/2026, ha inferto un colpo durissimo al sistema di gestione del demanio marittimo del Comune di Gaeta, annullando le delibere che tentavano di regalare altri vent’anni di gestione ai soliti noti attraverso lo strumento, qui usato in modo distorto, del project financing.

Il ruolo di Mare Libero APS e il ricorso AGCM

Come associazione Mare Libero APS, rivendichiamo con orgoglio il nostro ruolo in questa battaglia. È stata la nostra costante pressione e le nostre puntuali segnalazioni a sollecitare l’intervento dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM). Vedere oggi che i motivi del ricorso dell’Antitrust – che ricalcano le criticità da noi denunciate per anni – sono stati pienamente accolti dai giudici amministrativi è la conferma che la nostra lotta per la legalità e il pubblico interesse è giusta e necessaria.

Il Project Financing come cavallo di Troia

La sentenza è cristallina: otto provvedimenti (sette delibere ed una nota) annullati dal Tar Latina che ha sonoramente bocciato le procedure di Project Financing e le proroghe generalizzate, Il ricorso alla finanza di progetto non può essere un “salvacondotto” per aggirare la Direttiva Bolkestein. Il TAR ha smascherato l’operazione del Comune di Gaeta: approvare proposte presentate dai concessionari uscenti, comprensive di diritti di prelazione e vantaggi competitivi, significa blindare il mercato e impedire a chiunque altro di entrare. Non si può parlare di “interesse pubblico” quando l’unico obiettivo è cristallizzare lo status quo. Le spiagge non sono proprietà privata dei gestori, ma beni comuni che appartengono a tutti i cittadini.

Ecco una sintesi dei motivi di diritto, con un focus specifico sulla tutela della concorrenza:

  1. Il Primato del Diritto Unionale e la Disapplicazione delle Norme Nazionali

Il pilastro della sentenza è l’obbligo di conformarsi all’Articolo 12 della Direttiva 2006/123/CE (Direttiva Bolkestein) e all’Articolo 49 del TFUE (Libertà di stabilimento).

  •  Contrasto con le proroghe automatiche: Il TAR ribadisce che qualsiasi norma nazionale che preveda la proroga automatica e generalizzata delle concessioni demaniali marittime è in contrasto con il diritto UE.
  •  Potere-dovere di disapplicazione: Il giudice chiarisce che la Pubblica Amministrazione (non solo i tribunali) ha il dovere di disapplicare le norme interne che contrastano con i principi di libertà di stabilimento e libera prestazione dei servizi, lasciando scadere le concessioni al termine stabilito senza ulteriori rinvii “ope legis”.
  1. L’Abuso del Project Financing come Strumento Elusivo

Un punto centrale della sentenza riguarda l’uso del partenariato pubblico-privato (finanza di progetto) nel settore balneare:

  • Elusione della gara: Il TAR ha rilevato che il Comune di Gaeta ha utilizzato lo strumento del project financing non per realizzare opere di reale interesse pubblico, ma come espediente per stabilizzare i concessionari uscenti per ulteriori 20 anni.
  • Parità di trattamento: Il diritto pro-concorrenziale impone che la scelta del concessionario avvenga tramite procedure che garantiscano a tutti gli operatori economici del mercato europeo le stesse opportunità. Approvare progetti presentati quasi esclusivamente dai gestori attuali, senza una reale apertura al mercato, viola il principio di non discriminazione.

3. Divieto di Prelazione per il Concessionario Uscente

Il tribunale si sofferma sull’illegittimità del diritto di prelazione spesso inserito in queste procedure:

  •  Effetto deterrente: Consentire al promotore (spesso il vecchio concessionario) di pareggiare l’offerta migliore in sede di gara scoraggia altri potenziali investitori dal partecipare, poiché sanno di essere in una posizione di svantaggio competitivo.
  • Incompatibilità comunitaria: Tale meccanismo è considerato incompatibile con i principi di concorrenza, poiché cristallizza le posizioni di mercato esistenti impedendo il ricambio e l’innovazione. 
  1. Requisiti Rigidi per la “Proroga Tecnica”

La sentenza affronta anche la nota del Comune che disponeva una proroga generalizzata motivata da esigenze tecnico-amministrative:

  • Eccezionalità: La proroga tecnica è ammessa solo in via eccezionale e per un tempo strettamente limitato, esclusivamente se è necessaria a concludere una gara già bandita.
  • Illegittimità nel caso di specie: Poiché il Comune di Gaeta non aveva avviato vere procedure selettive aperte, la proroga è stata giudicata un mero artificio per mantenere lo status quo, violando nuovamente l’obbligo di messa a gara dei beni pubblici scarsi.
  1. Difetto di Motivazione sull’Interesse Pubblico

Infine, il TAR censura la carenza di motivazione nelle delibere comunali:

  • Specificità: Non basta dichiarare che un progetto è “di pubblico interesse”. L’amministrazione deve dimostrare, attraverso un’istruttoria rigorosa, perché quel determinato progetto sia preferibile a una gestione ordinaria o ad altre alternative, garantendo che l’interesse della collettività non sia subordinato all’interesse economico del privato gestore.

 Un monito a tutte le amministrazioni

Questa sentenza non riguarda solo Gaeta. È un monito per tutti i Comuni costieri che stanno ancora cercando di “resistere” ai principi di libertà di stabilimento. La strada è segnata: le spiagge devono tornare a gara. Il diritto alla concorrenza non è un mero principio formale, ma un obbligo sostanziale che impedisce la creazione di mercati chiusi e garantisce che la gestione delle spiagge (risorse pubbliche limitate) sia affidata agli operatori più efficienti e innovativi attraverso confronti trasparenti a livello europeo.

Come Mare Libero APS, continueremo a vigilare su ogni singolo bando e su ogni tentativo di elusione. Non accetteremo più che il patrimonio collettivo venga svenduto o blindato con artifici legali. Il tempo dei privilegi è scaduto; è il tempo del merito, della trasparenza e del ritorno al mare come bene di tutti.

 

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