Mare Libero vince (2 volte) al TAR Campania: l’accesso al mare è un diritto costituzionale

Le due sentenze del Tar Campania, Sez. VII, n. 869 e 870 del 2 febbraio 2026, stabiliscono che “il libero accesso al mare costituisce una manifestazione di un diritto fondamentale della personalità, fondato sugli artt. 2, 9 e 42 della Costituzione“. Non si può limitare o comprimere questo diritto, ancor meno se a gestire tale limitazione è un concessionario privato, che ne trae indirettamente vantaggio.

Con i due ricorsi, presentati nel 2025 da Mare Libero APS e da Euplea con l’assistenza dell’Avv. Bruno De Maria, si chiedeva di annullare diversi provvedimenti del Comune di Napoli e dell’Autorità di Sistema Portuale Mar Tirreno Centrale con i quali veniva stabilito il contingentamento degli accessi a due porzioni di spiaggia libera a Posillipo (note come “Donn’Anna” e “Monache”) incluse tra diversi stabilimenti balneari (Bagno Elena, Bagno Ideal, Lido Sirena). Inoltre veniva, con specifiche convenzioni, delegato ai gestori dei suddetti lidi il controllo degli accessi e la loro chiusura (anticipata rispetto a quella prevista per la stagione estiva).

Le due sentenze, in premessa, stabiliscono la legittimità ad agire di Mare Libero APS  e riconoscono definitivamente che Mare Libero APS ha il diritto di impugnare questi atti perché agisce a tutela di un “interesse diffuso”: il diritto costituzionale al libero accesso alle spiagge.  La decisione è assunta “in conformità con diversi precedenti della sezione (v. da ultimo v. sent. 17.7.2025, n. 5362; cfr. anche TAR Napoli, Sez. VII, sentenza n. 4282 del 14 luglio 2023)” alla luce del fatto che “gli enti collettivi e in primo luogo le associazioni, ove presentino determinati requisiti da accertare caso per caso (effettiva rappresentatività, finalità statutaria, stabilità e non occasionalità e, in talune circostanze, anche collegamento con il territorio), sono legittimati all’impugnazione a tutela di interessi collettivi, a prescindere da una specifica disposizione legislativa” (cfr. sent. Cons. Stato Sezione III, n. 7850 del 2020). ”
Nel caso di Mare Libero APS i requisiti previsti sono soddisfatti : “quanto alla stabilità e continuità della rappresentatività, alle finalità dello statuto del Coordinamento Nazionale Mare Libero” e “ quanto al radicamento territoriale, alla presenza nel Coordinamento Nazionale Mare Libero del collettivo napoletano «Euplea – Cittadini a tutela del Golfo di Napoli» – di cui fanno parte molti cittadini napoletani, tra cui il ricorrente Giuliano Esposito”. 
Sussiste inoltre  l’interesse al ricorso, “in quanto i provvedimenti impugnati impediscono la libera fruizione della spiaggia demaniale da parte della collettività, della quale l’associazione ricorrente è ente rappresentativo degli interessi, in un’area caratterizzata dall’esistenza di pochissimi tratti di litorale non affidati in concessione.

Nel merito delle sentenze, identiche per le due spiagge libere, si riassumono di seguito i principi giuridici fondamentali, con un focus specifico sulla libera fruizione:

a) La spiaggia come “Bene Pubblico Comune”

Il TAR ribadisce che la spiaggia non è solo un asset economico, ma un bene destinato per sua natura alla collettività: “Il demanio marittimo, e gli altri beni pubblici caratterizzati dalla valenza asoddisfare interessi propri della collettività, sono dunque beni di appartenenza collettiva ovvero riferibili allo Stato- Comunità, identificandosi peraltro con i c.d. beni comuni (di proprietà pubblica), in quanto la loro vocazione è quella di essere destinati alla fruizione di tutti“.  L’uso pubblico e gratuito deve essere la regola, mentre l’uso particolare (concessione) deve essere l’eccezione ergo il Comune non può adottare provvedimenti che, seppur giustificati da motivi di ordine e sicurezza pubblica, finiscano per rendere la spiaggia libera una sorta di dependance del lido  confinante.

b) Illegittimità del “Controllo Privato” sugli accessi.

Questo è il punto più forte delle sentenze. Il TAR ha annullato gli accordi che delegavano ai gestori dei lidi (Bagno Elena, Ideal, Sirena) il controllo degli ingressi alle spiagge libere. L‘amministrazione non può spogliarsi della funzione di gestione e vigilanza dei beni demaniali cedendola a soggetti privati: “l’Amministrazione (ovvero nel caso di specie l’Autorità di Sistema e il Comune di Napoli) ha in ogni caso il dovere di farsi direttamente carico di individuare soluzioni in grado di garantire l’accessibilità del mare per tutti e in particolare, nel caso di specie, di garantire il rispetto degli orari di apertura e chiusura del sito, conformemente alle esigenze di fruizione della spiaggia da parte del pubblico e non in relazione alle esigenze organizzative di un soggetto privato“. Il cittadino deve poter accedere alla spiaggia libera senza dover passare necessariamente attraverso il filtro, il controllo o il sistema di prenotazione gestito da un privato. Il TAR ha giudicato illegittima la “stima degli accessi” fatta dal Comune che limitava il numero di persone in base a criteri non trasparenti.

c) La spiaggia libera deve essere “Spiaggia”, non “Corridoio”

Le sentenze chiariscono che il diritto alla libera fruizione non consiste solo nel poter passare, ma nel poter sostare e godere del bene senza condizionamenti. Il Comune aveva tentato di regolare l’accesso a tratti di spiaggia libera tramite accordi di collaborazione con i privati che ne gestivano di fatto l’ingresso.  L’amministrazione ha l’obbligo di garantire accessi pubblici e diretti che non costringano il cittadino a subire la presenza o le regole del concessionario privato per godere di un bene che appartiene allo Stato: l’amministrazione (ovvero in primis all’Autorità di Sistema portuale e ma anche al Comune di Napoli) ha in ogni caso il dovere di farsi direttamente carico di individuare soluzioni in grado di garantire l’accessibilità del mare per tutti, non essendo possibile che una spiaggia pubblica non abbia un libero accesso e sia interclusa da proprietà private, giacché questo ne impedirebbe la libera fruizione da parte della collettività“.

d). Il Principio di Legalità nell’uso del Demanio.

Il TAR sottolinea che ogni limitazione alla libertà di movimento e di fruizione dei beni demaniali deve avere una base normativa certa e non può derivare da accordi discrezionali “senza impegno di spesa”. La condanna del Comune e dell’Autorità Portuale a pagare 2.000 euro ai ricorrenti per ciascuna sentenza è la conferma che l’ostacolo frapposto al cittadino nell’uso del mare è considerato una violazione grave.

Qui il testo delle sentenze:
TAR CAmpania, Sez. VII, n. 869/26
TAR Campania, Sez. VII, n.870/26

 

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