L’ordinanza Balneari Rimini II: ciò che la CGUE ha detto — e ciò che il Giudice di pace non potrà più ignorare
Con l’ordinanza del 10 luglio 2026 nella causa C-574/25, la Corte di Giustizia dell’Unione Europea è tornata a pronunciarsi sulla vicenda delle concessioni balneari italiane. Lo ha fatto in risposta a un secondo rinvio pregiudiziale del Giudice di pace di Rimini — lo stesso giudice che già il 4 giugno 2025 si era visto dichiarare in parte irricevibili e in parte infondate le proprie questioni nella causa C-464/24.
Il dato politico-giuridico di questa ordinanza è netto: il Giudice di Pace riminese ha tentato di riaprire un fronte che la CGUE considerava — e considera — chiuso. La Corte ha risposto con un’ordinanza motivata ai sensi dell’art. 99 del proprio regolamento di procedura, lo strumento che utilizza quando la risposta «può essere chiaramente desunta dalla giurisprudenza». In altre parole: non c’era nulla di nuovo da decidere, perché tutto era già stato deciso.
Ecco una sintesi dell’ordinanza della Corte di Giustizia UE del 10 luglio 2026 nella causa C-574/25, Balneari Rimini II.
Il contesto
La vicenda nasce da un rinvio pregiudiziale del Giudice di pace di Rimini nell’ambito di una causa tra la società Balneari Rimini (titolare di una concessione demaniale marittima per finalità turistico-ricreative) e il Comune di Rimini. Il Comune, con delibera del 22 dicembre 2023, aveva deciso di porre fine al rinnovo automatico delle concessioni e di organizzare gare pubbliche. La società ha chiesto il risarcimento dei danni non patrimoniali subiti.
Questo è il secondo rinvio del Giudice di pace di Rimini alla Corte UE sulla stessa vicenda: il primo (causa C-464/24) si era già concluso con l’ordinanza del 4 giugno 2025, che aveva dichiarato in parte irricevibili e in parte infondate le questioni sollevate.
Le quattro questioni e le risposte della Corte
Prima questione – IRRILEVABILE. Il giudice chiedeva se le concessioni balneari fossero escluse dalla direttiva 2006/123 (direttiva servizi) e dall’art. 49 TFUE in quanto i concessionari svolgerebbero attività di pubblico interesse e di esercizio di pubblici poteri. La Corte l’ha dichiarata manifestamente irricevibile: già nella precedente ordinanza aveva ritenuto irricevibile la stessa domanda, e il giudice non ha fornito alcun elemento nuovo sul contenuto delle ordinanze balneari invocate.
Seconda questione e prima parte della quarta – NEL MERITO. Il giudice chiedeva se le concessioni balneari rientrino nella direttiva 2006/123 o nella direttiva 2014/23 sui contratti di concessione. La Corte conferma la sua giurisprudenza consolidata (Promoimpresa, Comune di Ginosa, Società Italiana Imprese Balneari):
- Le concessioni demaniali marittime a fini turistico-ricreativi rientrano nella direttiva 2006/123 come «autorizzazioni» ex art. 12, perché riguardano risorse naturali.
- Non rientrano nella direttiva 2014/23 come concessioni di servizi, perché il concessionario non esegue una prestazione determinata per l’ente pubblico, ma esercita un’attività economica su area demaniale (in linea con il considerando 15 della direttiva 2014/23).
- La scarsità della risorsa naturale (la costa) va valutata dall’autorità nazionale competente sotto il controllo del giudice nazionale, combinando un approccio generale e astratto a livello nazionale con un approccio caso per caso sul territorio comunale. La nota della Presidenza del Consiglio del 6 ottobre 2023 che escludeva la scarsità va verificata dal giudice sotto quattro profili: competenza, criteri effettivamente applicati, carattere vincolante, possibilità per il Comune di discostarsene sulla base di dati locali.
Terza questione – NEL MERITO. Il giudice chiedeva se le concessioni iniziate prima del 28 dicembre 2009 e più volte prorogate per legge fossero fuori dall’ambito della direttiva 2006/123. La Corte risponde che sono soggette alla direttiva al momento del rinnovo o della proroga, ed è irrilevante la data di aggiudicazione iniziale. Non c’è differenza tra rinnovo e proroga ai fini dell’applicazione dell’art. 12: l’art. 12, par. 2, vieta in termini inequivocabili sia il rinnovo automatico sia le proroghe automatiche e generalizzate.
Seconda parte della quarta questione – IRRILEVABILE. Riguardava la condotta della Commissione europea nel procedimento d’infrazione. La Corte l’ha dichiarata irricevibile per carenza di elementi.
Il punto centrale
Il cuore dell’ordinanza è che la Corte ribadisce e rafforza la propria giurisprudenza: le concessioni balnearie italiane sono soggette all’art. 12 della direttiva servizi; proroghe e rinnovi automatici per legge sono vietati; serve una procedura di gara imparziale e trasparente; la valutazione della scarsità della risorsa spetta all’autorità nazionale ma deve consentire un esame anche a livello comunale, e comunque sotto il controllo del giudice. La distinzione tra «rinnovo» e «proroga» su cui il Giudice di pace di Rimini tentava di fondare la differenza rispetto ai precedenti viene espressamente respinta: i due istituti sono soggetti allo stesso regime.
Il caso Rimini: il piano dell’arenile e le spiagge libere negate
A Rimini la questione della scarsità della risorsa demaniale non è astratta: è plastica, misurabile, documentata. La nostra associazione ha impugnato il piano dell’arenile del Comune di Rimini proprio perché non garantiva una dotazione adeguata di spiagge libere, in violazione degli standard minimi e dei rilievi formulati dagli enti sovraordinati — in primis la Provincia.
Il litorale riminese è uno dei tratti di costa a più alta densità di concessioni balneari d’Italia. L’arenile è quasi interamente occupato da stabilimenti, e le spiagge libere residue sono marginali, spesso collocate in aree di pregio inferiore, talvolta non fruibili. Il dato è coerente con quanto rilevato dall’Adunanza Plenaria per l’intera regione Emilia-Romagna, dove la percentuale di coste sabbiose occupate da concessioni raggiunge picchi vicini al 70-80%.
Ora l’ordinanza Balneari Rimini II offre uno strumento in più. La CGUE dice al Giudice di pace di Rimini — che è il giudice del rinvio, e che dovrà applicare i principi enunciati — che la valutazione della scarsità deve poter essere fatta anche a livello comunale. Il Comune di Rimini, di fronte a un accertamento giudiziale della scarsità della risorsa sul proprio territorio, non potrà più trincerarsi dietro valutazioni nazionali astratte come la nota della Presidenza del Consiglio del 6 ottobre 2023 — peraltro già sconfessata nel parere motivato della Commissione europea del 16 novembre 2023. Oltre che a Rimini Nord dovrà quindi predisporre bandi anche a Rimini Sud.
Avv. Roberto Biagini (Direttivo Nazionale Mare Libero APS)

