Il 14 febbraio 2023 è andato in aula per l’approvazione il decreto cosiddetto Milleproroghe nel quale l’attuale Governo, in totale disaccordo con le sentenze del Consiglio di Stato e con l’Unione Europea, ha inserito un emendamento che proroga di fatto fino al 31.12.2025 le concessioni demaniali marittime (vedi il testo completo dell’emendamento in fondo all’articolo).

Già all’indomani dell’approvazione dell’emendamento di maggioranza in Commissione Bilancio e Affari Costituzionali al Senato  la Commissione UE ha reagito aspramente in una dichiarazione del rappresentante dell’esecutivo di Bruxelles ripresa dall’Ansa in cui ha sottolineato la necessità per  l’Italia di garantire la piena concorrenza anche nel settore delle spiagge ed ha voluto «ribadire che il diritto Ue richiede che le norme nazionali sui servizi assicurino la parità di trattamento degli operatori, promuovano l’innovazione e la concorrenza leale e proteggano dal rischio di monopolio delle risorse pubbliche».

La legge di conversione del decreto Milleproroghe (DL 198/2022 ) è stata controfirmata il 24 febbraio 2023 dal Presidente della Repubblica, il quale però, in una lettera alla Presidente del Consiglio e ai Presidenti di Camera e Senato, ha rilevato che “Quanto alle modifiche approvate in materia di concessioni demaniali, è evidente che i profili di incompatibilità con il diritto europeo e con decisioni giurisdizionali definitive accrescono l’incertezza del quadro normativo e rendono indispensabili, a breve, ulteriori iniziative di Governo e Parlamento“.

L’emendamento a prima firma Marti, e poi anche di Centinaio e Gasparri, da sempre portabandiera dei privilegi dei concessionari balneari, prevede in sintesi:

  1. l’istituzione di un tavolo tecnico interministeriale con compiti consultivi e di indirizzo in tema di concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali. Al tavolo, quali unici componenti esterni, partecipano i rapprentanti delle associazioni di categoria degli imprenditori balneari;
  2. il tavolo definisce i criteri per stabilire la scarsità della risorsa naturale disponibile, a livello nazionale e regionale, ovvero quante spiagge possono ancora essere assegnate a concessionari privati;
  3. infine, in attesa della conclusione dei lavori del tavolo, viene fissata una proroga generalizzata di tutte le concessioni al 31.12.2025.

In merito al primo punto il CoNaMaL ha sempre sostenuto che è necessario garantire il coinvolgimento preliminare ai tavoli ministeriali e regionali di tutte le categorie interessate dalle decisioni assunte in materia di concessioni demaniali affinchè siano rappresentati tutti gli interessi coinvolti . Dunque in parallelo con i Ministeri coinvolti e con la presenza delle associazioni di categoria dei balneari deve essere prevista la partecipazione delle associazioni ambientaliste riguardando determinazioni incidenti sui fragili ecosistemi  marino-costieri oggetto di protezione ambientale e delle associazioni dei consumatori (utenti delle spiagge) in relazione ai servizi alla balneazione che qualora oggetto di concessione  incidono sui diritti e sull’economia delle famiglie trattandosi di servizi a pagamento su un bene pubblico ad appartenenza collettiva destinato prioritariamente a finalità di tutela della salute e del benessere degli individui  a cui,  in base alla legge e ai principi costituzionali, tutti gli individui in piena uguaglianza devono poter avere accesso.

Il punto 2 nella formulazione approvata in Commissione Bilancio e Affari Costituzionali del Senato è in contrasto con l’intero impianto normativo euro-unitario recepito dall’Italia. Nel dettaglio:

  1. il concetto di scarsità della risorsa naturale è insito nella definizione stessa di ecosistema ambientale marino costiero che include i litorali e le spiagge rispetto ai quali si concentrano gli sforzi  dell’UE per arrestare la perdita di biodiversità  minacciate dagli effetti dei cambiamenti climatici e alle attività antropiche sempre più intense. La strategia dell’UE sulla biodiversità per il 2030 è la pietra angolare della protezione della natura nell’Unione Europea ed è un elemento chiave del Green Deal europeo, con particolare riferimento alla Direttiva Quadro sulla Strategia per l’Ambiente Marino  per il raggiungimento del Buono Stato dell’ambiente marino , “salvaguardando il potenziale per gli usi e le attività delle generazioni presenti e future “ e alla Direttiva sulla Pianificazione dello spazio Marittimo che considera l’integrazione terra/mare  tra le attività oggetto di protezione e pianificazione integrata per salvaguardare gli usi del mare e per proteggere e ripristinare la natura.
  2. inoltre, il presupposto necessario e sufficiente all’ applicabilità della direttiva 123/2006 alle spiagge  (cosiddetta Bolkestein)è la limitata disponibilità di autorizzazioni. Le autorizzazioni a gestire un tratto di spiaggia sono  per forza di cose circoscritte e limitate alle zone in cui si estende la fascia costiera quindi “spazialmente” limitate e non accessibili a tutti i soggetti per effetto della suddetta limitazione di estensione fisica degli spazi disponibili;
  3. infine, come precisato dalla Commissione UE nell’ultima lettera di messa in mora all’Italia (lettera-ue-infrazione-concessioni-balneari  ) le concessioni balneari rientrano nella concessione di beni pubblici dunque tale requisito le rende soggette a l’obbligo di selezione del contraente mediante gara ad evidenza pubblica.

Rispetto al terzo punto dell’emendamento, che posticipa il termine per l’effettuazione delle gare almeno fino al 31.12.2025, è stato ribadito più volte che ogni ulteriore proroga del termine di validità delle concessioni espone l’Italia al rischio di sanzioni economiche da parte dell’Europa che graverebbero su tutti i cittadini italiani.

La Commissione Europea ha inviato il 3 dicembre 2020 una lettera di costituzione in mora all’Italia  ( lettera-ue-infrazione-concessioni-balneari  ) in merito al rilascio di autorizzazioni relative all’uso del demanio marittimo per il turismo balneare e i servizi ricreativi (concessioni balneari). Nel testo l’UE ricorda che “gli Stati membri sono tenuti a garantire che le autorizzazioni, il cui numero è limitato per via della scarsità delle risorse naturali (ad esempio le spiagge), siano rilasciate per un periodo limitato e mediante una procedura di selezione aperta, pubblica e basata su criteri non discriminatori, trasparenti e oggettivi. L‘obiettivo è fornire a tutti i prestatori di servizi interessati – attuali e futuri – la possibilità di competere per l’accesso a tali risorse limitate, di promuovere l’innovazione e la concorrenza leale e offrire vantaggi ai consumatori e alle imprese, proteggendo nel contempo i cittadini dal rischio di monopolizzazione di tali risorse“.

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Testo emendamento approvato in Commissione Bilancio e Affari Costituzionali al Senato:

10.0.16 (testo 2)

Marti, Centinaio, Romeo, Gasparri, Pirovano, Tosato, Spelgatti, Claudio Borghi, Testor, Dreosto, Bizzotto, Bergesio, Minasi, Pucciarelli

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«10-bis.

  1. E’ istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri un tavolo tecnico con compiti consultivi e di indirizzo in materia di concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali.  Il tavolo è composto dai rappresentati del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, del Ministero dell’economia e delle finanze, del Ministero della protezione civile e del mare,  del Ministero delle imprese e del made in Italy, del Ministero dell’ambiente, del Ministero per gli affari regionali e le autonomie, del Ministero degli affari europei, del Ministero del turismo e da un rappresentante delle regioni e un rappresentante per ogni associazione di categoria maggiormente rappresentativa del settore. Ai componenti del tavolo non spettano rimborsi, gettoni di presenza, emolumenti o indennità comunque denominati.
  2. Il tavolo acquisiti i dati relativi a tutti i rapporti concessori in essere delle aree demaniali marittime, lacuali e fluviali, elaborati ai sensi all’articolo 2, della legge 5 agosto 2022, n. 118, definisce i criteri tecnici per la determinazione della sussistenza della scarsità della risorsa naturale disponibile, tenuto conto sia del dato complessivo nazionale che di quello disaggregato a livello regionale, e della rilevanza economica transfrontaliera.
  3. Ai fini dell’espletamento dei compiti del tavolo istituito ai sensi del comma 1, ai commi 3 e 4 dell’articolo 3, della legge 5 agosto 2022, n. 118 , le parole: « 31 dicembre 2024», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2025». Le concessioni e i rapporti di cui all’articolo 3, comma 1, lettere a) e b), della legge 5 agosto 2022, n. 118, continuano in ogni caso ad avere efficacia sino alla data di rilascio dei nuovi provvedimenti concessori.».