Leggendo un articolo comparso sulla rivista “Mondo Balneare lo scorso 11 gennaio, dal titolo: << Balneari Anzio: “Tar Lazio conferma legittimo affidamento concessioni”. “Il tribunale amministrativo ha dato ragione a un gruppo di imprenditori balneari mi sono immediatamente immerso nella lettura  del “pezzo” e successivamente della sentenza. Si tratta di un ricorso del 2017 proposto da alcune imprese titolari di concessioni demaniali lungo il litorale del Comune di Anzio le quali chiedono al TAR Lazio di far accertare la perdurante efficacia “delle clausole di rinnovo che si sono succedute nel tempo” a far data dal 2001 con l’ avvallo del diritto di insistenza allora previsto dall’ art. 37 del Codice della Navigazione.

La sentenza decisa in camera di consiglio il 20 Ottobre 2021, contrariamente da quanto “scritto” da Mondo Balenare, se ne guarda bene: a) sia dal “confermare il legittimo affidamento delle concessioni”; b) che “dal dar ragione a un gruppo di imprenditori balneari”.

Iniziamo dal punto b) che è il più facile da raccontare ridendoci un po’ sopra (“castigat ridendo mores”, dicevano i latini) e riportando semplicemente il dispositivo della pronuncia:  P.Q.M., Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.

Capisco che viviamo nel mondo della realtà virtuale dove la fantasia spesso si sovrappone (e alle volte si sostituisce) alla realtà (soprattutto quando si leggono i commenti delle associazioni di categoria in tema di concessioni demaniali marittime),  ma a me personalmente e non credo neanche ai miei colleghi di tutti gli ordini professionali del pianeta, sia mai capitato di andare a riferire ad un cliente il Tribunale ci ha dato ragione ……….dichiarando il ricorso inammissibile”. Neanche il grande Totò sarebbe riuscito a raccontarla così bene… Comunque anche la Redazione di Mondo Balneare si è resa conto della “inesattezza” e nel pomeriggio ha corretto il sottotitolo sostituendo il “ha dato ragione” con il più appropriato “ha esaminato”. 

Veniamo al punto a) quello secondo che, a dire del commentatore, il TAR Lazio avrebbe confermato il legittimo affidamento delle concessioni. Sinceramente (posso assicurare tutto il mio impegno nella lettura del pronunciato) non ho letto una sola riga della motivazione che entri in argomento del “legittimo affidamento” se non altro perché il TAR Lazio si è fermato ad una pronuncia sul “rito” non entrando minimamente nel merito di qualsiasi argomento avanzato dalle difese delle parti e a maggior ragione del “legittimo affidamento”. Il Collegio ha semplicemente  rilevato  “l’inammissibilità del gravamein quanto mancate di una condizione dell’ azione e cioè dell’ interesse ad agire ex articolo 100 cpc. In buona sostanza il TAR Lazio ha dato torto ai ricorrenti rigettando il ricorso proposto dicendo loro questo:  “scusate siete voi che al momento della proposizione del ricorso (2017) affermate di potervi avvalere dell’ efficacia dei titoli sino al 31 Dicembre 2020 (poi nelle more prolungata addirittura fino al 2033) e quindi di quale lesione di una vostra posizione giuridica vi lamentate davanti a me, tale da poter fondare un interesse ad agire concreto ed attuale (nel senso di voler ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non altrimenti conseguibile che con l’intervento del giudice) ? Semmai se ne potrà parlare, continua il Tar Lazio, “una volta scaduto il regime di proroga legale, impugnando i conseguenti atti di ritiro adottabili a cura della competente amministrazione comunale”. Ma il TAR Lazio non si ferma qui, anzi affonda ancor di più sostenendo che l’azione esercitata dalle imprese balneari  è ulteriormente impedita, preclusa, dal divieto posto dall’ art. 34 comma 2 del CPA (codice processo amministrativo) in quanto << una sentenza di accertamento del diritto alla stabilità e permanenza della concessione (tout court ed in via generale) toccherebbe e conformerebbe, in maniera del tutto inammissibile, il futuro potere di ritiro dei titoli (ovvero di riacquisizione sub specie di messa a gara delle concessioni), come intestato all’amministrazione >>. Della serie “non posso accertare in via definitiva il vostro diritto alla permanenza della concessione perché impedirei alla pubblica amministrazione che è titolare del potere anche di ritirare i titoli concessori, di esercitare tale prerogativa” !!  Infatti continua la sentenza, << la posizione giuridica vantata dalla parte ricorrente è, quella di interesse legittimo pretensivo al mantenimento del titolo concessorio, interesse legittimo intersecato inevitabilmente dall’azione discrezionale dell’amministrazione e dunque esposto de futuro all’esercizio del relativo potere>>. Il Tar Lazio, in parole semplici, afferma giustamente che i concessionari vantano non un diritto soggettivo (quindi una posizione giuridica perfetta ed a piena tutela) al mantenimento della concessione,  ma solo un mero interesse legittimo ( interesse  legittimo ….non affidamento legittimo…forse qualcuno si è confuso……) che è in ogni caso esposto ad un futuro potere di intervento discrezionale della pubblica amministrazione che non può essere impedito oggi e per sempre da una pronuncia  giurisdizionale e cioè da una sentenza.

La chiosa finale riassume perfettamente il perché il Tar ha rigettato il ricorso: << In sostanza e detto altrimenti, le ricorrenti intenderebbero ottenere un’affermazione del proprio diritto alla stabilità del rapporto, in via generale ed una volta per tutte, senza che possa prefigurarsi alcun interesse concreto ed attuale ritraibile dalla sentenza, la quale non potrebbe interferire, perché vietato, con l’esercizio dei futuri poteri dell’amministrazione>>.

Siamo di fronte, come diciamo in Romagna,  a un “liscio e busso da stordire un cavallo” altro che alla “conferma del legittimo affidamento…”.

Avv. Roberto Biagini ( Presidente CO.NA.MA.L)